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Dal 1° gennaio 2021 si dovranno obbligatoriamente utilizzare i nuovi “codici natura” e “tipo documento”.

  1. Vediamo, innanzitutto, i nuovi codici natura da utilizzare obbligatoriamente dal 2021, sintetizzandoli in una tabella con evidenza di quelli vecchi e nuovi:
utilizzabili fino al 31 dicembre 2020da utilizzare dall’1° gennaio 2021
N1 escluse ex art. 15N1 escluse ex art. 15 – invariato
N2 non soggetteN2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972

N2.2 non soggette – altri casi

N3 non imponibiliN3.1 non imponibili – esportazioni

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 esentiN4 esenti – invariato
N5 regime del margine / IVA non esposta in fatturaN5 regime del margine/IVA non esposta in

fattura – invariato

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previstiN6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9 inversione contabile – altri casi

N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1 lett. b), D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1 lett. b), D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) – invariato

Specifichiamo gli usi più frequenti.

Per quanto riguarda il codice N2.1 si evidenzia che deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 (di cui il più utilizzato è sicuramente l’art. 7-ter riguardante la territorialità delle prestazioni di servizi), mentre il codice N2.2 si utilizzerà in tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura (ad esempio “forfettario” o le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 del D.P.R. n. 633/72).

Il codice N3.1 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per esportazioni di beni effettuate nell’anno di cui all’articolo 8, primo comma, lettere a), b) e b- bis) del d.P.R. n. 633 del 1972, mentre per le operazioni di cui all’art.8, primo comma, lettera c) si utilizzerà il codice N3.5 (operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento).

Il codice N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni.

Il codice N3.4 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis del decreto IVA, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 del decreto IVA (p.e. trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.

Il codice N6.3 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a) del decreto IVA, mentre per le operazioni di cui dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-bis) (cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati) del decreto IVA dovrà utilizzarsi il codice N6.4. Si utilizzerà il codice N6.7 nel caso di fattura per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del decreto IVA.

Il codice N6.9 andrà utilizzato nel caso di fattura per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali sarà previsto il regime dell’inversione contabile.

  1. Analizziamo, ora i nuovi codici “tipo documento” che saranno obbligatori dal 1° gennaio 2021, partendo sempre da una tabella riepilogativa:
Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 Parcella
TD07 fattura semplificata
TD08 nota di credito semplificata
TD09 nota di debito semplificata
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)
TD21 autofattura per splafonamento
TD22 estrazione beni da Deposito IVA
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Tralasciamo di analizzare i casi che già conosciamo (da TD01 a TD09) per soffermarci, innanzitutto, su quella più impattante che riguarda le fatture differite (quelle emesse a fine mese) infatti, per queste fatture sono stati implementati nuovi codici, che vediamo.

Occorre, quindi, prestare sicuramente molta attenzione al nuovo codice TD24 che dovrà essere usato al posto del TD01 per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento simile che accompagna le merci o per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, per le quali è prevista l’emissione della fattura differita a fine mese. Consigliamo di usare una differente numerazione per le fatture immediate (codici da TD01 a TD09) e per quelle differite di cui al codice TD24 in modo da evitare errori.

Altro codice a cui dobbiamo prestare attenzione sarà il TD26 che si dovrà utilizzare per la cessione dei beni ammortizzabili ovvero per i passaggi interni di beni o servizi. In questi casi potrà essere utilizzata la normale numerazione in uso (immediata o differita a seconda dei casi). Nel caso di cessione di beni strumentali o passaggi interni non potrà più essere utilizzato il codice TD01.

Il codice TD27 si dovrà utilizzare nei seguenti casi, se non viene effettuata la rivalsa iva:

–    cessioni gratuite di beni -ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta (che concretizzano operazioni escluse dal campo IVA e, quindi, non soggette all’obbligo di emissione fattura)-;

–    destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (parimenti escluse dal campo IVA).

Al fine di non aggravare la presente circolare con la descrizione degli altri codici obbligatori se ne rimanda la trattazione solo con i clienti che possono essere interessati dalle casistiche non affrontate.

Inoltre, si segnala che sono stati parimenti aggiunti i seguenti codici che possono essere utilizzati per far transitare i dati dallo SDI ma che al momento consigliamo di non utilizzare non essendo obbligatori:

TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni
TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi
TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

Si tratta, in sostanza, della integrazione delle fatture ricevute dall’estero che potrà continuarsi a farsi manualmente stampando un esemplare cartaceo della fattura ovvero mediante emissione di autofattura cartacea.

Per i clienti che usano software di compilazione delle fatture via web segnaliamo che i nuovi codici sono già stati implementati in quasi tutte le piattaforme di compilazione/spedizione delle fatture elettroniche, mentre invitiamo la clientela che utilizza software locali di contattare (qualora necessario) la casa fornitrice per l’implementazione delle opportune modifiche.

Le fatture con data documento entro il 31 dicembre 2020 -anche se trasmesse nel 2021- saranno accettate dal sistema anche col vecchio tracciato, mentre se la fattura riporterà la data 2021 dovrà essere trasmessa con i nuovi tracciati.

Ricordiamo di porre particolare attenzione al momento di emissione delle fatture a cavallo d’anno. Per approfondimenti si rimanda al contenuto della video circolare che trovate sul sito internet di studio nella sezione “articoli”.

Rimaniamo a disposizione per fornire eventuali ulteriori delucidazioni.

Cordiali saluti.

Studio dott. Fausto G. Mazzucchelli