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Anche per il 2018 si confermano le novità che lo scorso anno hanno interessato le regole per l’ottenimento del contributo del 5 per mille da parte dei soggetti interessati.

 

I destinatari del 5 per mille

Per l’anno finanziario 2018, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, alle seguenti finalità:

a.    sostegno degli enti del volontariato:

–      organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991;

–      Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10, D.Lgs. 460/1997)

–      cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/1991

–      organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32, comma 7, L. 125/2014)

–      enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10, D.Lgs. 460/1997

–      associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10, D.Lgs.  460/1997

–      associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, L. 383/2000)

–      associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997

b.    finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università

c.     finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

d.    sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

e.    sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:

·         il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme

·         il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

Prima di vedere chi può accedere al contributo e quali sono le procedure da seguire è opportuno ricordare quanto precisato lo scorso anno dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 31 marzo 2017. Con tale documento di prassi l’Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione della procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille che prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

  • l’inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille;
  • l’invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà confermativa dell’agevolazione.

Come per lo scorso anno occorre pertanto distinguere tra:

  1. soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell’anno precedente e che pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione;
  2. soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che devono quindi attivarsi con i tradizionali adempimenti

 

Soggetti non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione

In data 28 marzo 2018 è stato pubblicato l’elenco permanente degli enti iscritti 2018 che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2017. In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2017 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti. Come già detto gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2018 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Va tuttavia segnalato che gli enti iscritti nell’elenco permanente 2018 devono comunque trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2016 e/o per il 2017).

Per gli enti del volontariato il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella pec del rappresentante legale, è il 2 luglio 2018.

 

Soggetti che accedono per la prima volta al beneficio

Con riferimento ai casi di prima iscrizione dallo scorso 29 marzo 2018 è invece attiva la procedura per l’iscrizione agli elenchi del 5 per mille da parte degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, mentre per le altre categorie di soggetti le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille sono gestite dalle competenti amministrazioni (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, etc.).

Infine, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 1° ottobre 2018, versando un importo pari a 250 euro (cosiddetta “remissione in bonis”).

Oltre alla domanda di iscrizione rimane in vigore per tali soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato), ovvero l’invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all’ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell’ente richiedente, con la quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV – va allegato un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente

Sia i modelli che l’elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it).

 

Scadenze per ODV e associazioni sportive dilettantistiche

DescrizioneEnti del volontariatoAssociazioni sportive dilettantistiche 
Inizio presentazione domanda d’iscrizione29 marzo 201829 marzo 2018
Termine presentazione domanda d’iscrizione7 maggio 20187 maggio 2018
Pubblicazione elenco provvisorio14 maggio 201814 maggio 2018
Richiesta correzione domande21 maggio 201821 maggio 2018
Pubblicazione elenco aggiornato25 maggio 201825 maggio 2018
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva2 luglio 2018 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate2 luglio 2018 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali1° ottobre 20181° ottobre 2018

 

Le novità in arrivo dalla Riforma del Terzo Settore

Con il D.Lgs. 111/2017, che attua la legge delega di riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all’istituto del 5 per mille, si fa più ampia la platea dei soggetti destinatari del beneficio. La possibilità di accedere al 5 per mille, infatti, riguarderà tutti gli enti appartenenti al Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (i cosiddetti ETS). Restano invece invariati i settori di destinazione del beneficio. Criteri di aggiornamento automatico degli elenchi e meccanismi di erogazione più veloce e di trasparenza verso i cittadini sono le caratteristiche previste dalla nuova disciplina contenuta nel citato provvedimento.

Alla luce di queste brevi premesse, andiamo a sintetizzare i contenuti del decreto che in futuro andrà a regolare la disciplina del 5 per mille.

È l’articolo 3 che individua finalità e destinatari del contributo. L’elemento di novità è rappresentato dai soggetti indicati dal primo comma della lettera a) del citato articolo 3: mentre nella previgente disciplina venivano esplicitamente individuate le organizzazioni di volontariato (ODV), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché le associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, la nuova formulazione normativa prende in considerazione “gli enti di cui all’articolo 1 della legge delega iscritti nel Registro previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera m) della medesima legge delega” e cioè gli Enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale di futura istituzione. Invariati gli altri destinatari del contributo.

 

Si amplia la platea dei beneficiari

  1. ·       organizzazioni di volontariato (ODV)
  2. ·       organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
  3. ·       associazioni di promozione sociale (APS)
ENTI DEL TERZO SETTORE

(ETS)

 

Con i successivi articoli 4, 5 e 6 del decreto in commento vengono invece disciplinate le modalità di accesso e riparto del contributo.

In particolare, con riferimento alle modalità e ai termini per l’accesso al contributo, l’articolo 4 rinvia all’approvazione di un apposito DPCM, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del 5 per mille nonché per la formazione, aggiornamento e pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti ed elenchi annuali. Tale decreto ad oggi non risulta ancora emanato.

Sempre con il citato DPCM, in relazione alle modalità di riparto e erogazione del contributo, vengono previste una serie di disposizioni tra le quali la previsione di un importo minimo erogabile (attualmente pari a 12 euro) a ciascun ente e le modalità di riparto del cosiddetto contributo “inoptato” e cioè quello riguardante le scelte non espresse dai contribuenti. Viene inoltre prevista la decadenza dal beneficio, con attribuzione delle somme al Fondo per il riparto del 5 per mille, nei casi di mancata o tardiva comunicazione dei dati necessari per il pagamento del contributo.

Al fine di accelerare le procedure di riparto del contributo all’articolo 6 viene previsto – con specifiche disposizioni attuative da emanarsi con tale DPCM – di non tenere conto di eventuali dichiarazioni dei redditi integrative.

Al perseguimento di un obiettivo di trasparenza e tutela nei confronti dei contribuenti che scelgono di destinare una quota della propria Irpef agli enti in precedenza richiamati, si ispirano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del decreto.

In particolare all’articolo 7 viene esplicitamente previsto che le somme percepite a titolo di contributo del 5 per mille non possono essere utilizzate per la copertura di spese pubblicitarie sostenute per campagne di sensibilizzazione, pena il recupero delle somme destinate a tale scopo.

È invece l’articolo 8 a prevedere una serie di obblighi a tutela del dovere di trasparenza e informazione sia da parte dell’ente beneficiario che dell’amministrazione erogatrice: dall’obbligo di redazione e trasmissione di un rendiconto, alla predisposizione di una relazione illustrativa, alla pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e del relativo rendiconto.

Sono poi previste sanzioni per l’ente beneficiario in caso di mancata pubblicazione sul proprio sito web di importi e rendiconto e per l’amministrazione erogatrice in caso di mancata pubblicazione sul proprio sito web degli elenchi dei beneficiari, degli importi e del link al rendiconto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti